Riportiamo l’avviso dell’Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo di regione, concernente la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio, per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali delle località interessate.
Come noto, ai sensi dagli artt.28, comma I e 32, comma 8, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, rispettivamente, per iCómuni con popolazione fino e superiori a 15.000 abitanti, la presentazione delle candidature per I’elezione dei sindaci e dei consigli comunali deve avvenire dalle ore I del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Con riferimento alla consultazione del 26 maggio 2019 per I’elezione dei sindaci e dei consigli comunali di codesti Comuni, tale periodo coinciderà con i giorni di venerdi 26 e sabato 27 aprile prossimi.
Affinché questa Prefettura possa immediatamente acquisire i dati inerenti alle candidature presentate, si prega di voler disporre che il Segretario comunale, subito dopo la ricezione degli atti, fornisca, utilizzando I’allegato Prospetto 3/Comunali 2019, da trasmettere mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo elettorale.pref-campobasso@interno.it i seguenti elementi:
Alle comunicazioni in parola dovrà seguire il sollecito invio sempre mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo elettorale.pref-campobasso@interno.it, del certificàto di nascita di ogni candidato alla carica di sindaco, di una copia della lista collegata di candidati alla carica di consigliere comunale e del modello del contrassegno nei formati da 10 e 3 centimetri di diametro.
Con riguardo al modello del contrassegno nel formato di 3 centimetri di diametro si rammenta che l’art. 1-bis del decreto-legge27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla legge 25 marzo 2009, n. 2G, ha fissato in tale misura il diametro dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione.
Inoltre, richiamandosi quanto precisato con circolare n. 22231 del 27 mazo 2019 (paragrafo L), le disposizioni in materia di semplificazione documentale e procedimentale introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non sono applicabili ai procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle candidature.